Sentenza Corte Costituzionale n. 143 2024

Sentenza della Corte Costituzionale n. 143 del 2024

- Evoluzione? -

La Sentenza della Corte Costituzionale n. 143 del 2024 si occupa di due questioni fondamentali riguardanti il riconoscimento e la transizione di genere in Italia: il riconoscimento di un sesso non binario nei documenti anagrafici e l’autorizzazione giudiziale per interventi chirurgici di riassegnazione del sesso.

Primo quesito

La norma è costituzionale se permette di attribuire solo un sesso maschile o femminile, senza riconoscere un “altro sesso”?

La Corte ha dichiarato la questione inammissibile, affermando che il riconoscimento di un sesso non binario è una questione di competenza legislativa, non giudiziaria.

Ha esaminato i contenuti dei manuali diagnostici, analizzato parte della legislazione straniera, e la posizione dell’Unione Europea per concludere che “le indicazioni che provengono dagli ordinamenti degli Stati europei e dalle corti sovranazionali non sono univoche”.

In effetti, si legge nel provvedimento, che proprio la Corte EDU “ha recentemente escluso un'obbligazione positiva di registrazione non binaria, non potendosi ritenere ancora sussistente un consenso europeo al riguardo” e che “in senso analogo si era già espresso la corte suprema del Regno Unito, a proposito dell'identificazione non binaria tramite marcatore X sui passaporti”.

La Corte Costituzionale si apre a flebili dichiarazioni che lasciano intuire un’apertura ma solo nella forma. Infatti si legge "la percezione dell'individuo di non appartenere né al sesso femminile né a quello maschile genera una situazione di disagio significativa”, e fin qui ci si potrebbe anche sentire rassicurati dal fatto che i Giudici della Corte se ne siano accorti ma poi prosegue "nella misura in cui” (questa percezione) può indurre disparità di trattamento o compromettere il benessere psicofisico della persona, questa condizione può del pari sollevare un tema di rispetto della dignità sociale e di tutela della salute”.

Quindi solo se sarà appurato che questo disagio compromette il benessere della persona allora si potrà sollevare un tema di rispetto della dignità sociale e di tutela della salute(!)

Come se non bastasse prosegue la Corte: “tali considerazioni, unitamente alle indicazioni del diritto comparato dell'unione europea, pongono la condizione non binaria all'attenzione del legislatore, primo interprete della sensibilità sociale”.

Peccato che la stessa Corte non abbia mancato di sottolineare che queste ultime non sono univoche e che il nostro è un sistema informato al binarismo (diritto di famiglia, diritto dello sport, diritto della riservatezza, Codice delle pari opportunità).

Le persone non binarie esistono e meritano riconoscimento a livello legislativo. Non si sentiva davvero la necessita che si mettesse in  dubbio che la mancata previsione del loro riconoscimento, a livello normativo, potesse generare situazioni di enorme fatica e che, in fondo, le spinte dall’estero non sono univoche.

Diverso sarebbe stato se la Corte, senza se e senza ma, avesse richiamato l’obbligo del Legislatore a normare e dare pieno riconoscimento e cittadinanza a tutte le istanze di persone che, da decenni, attendono il riconoscimento dei propri diritti. Ciò non è accaduto.

Secondo quesito 

È costituzionale la norma che richiede l’autorizzazione del Tribunale per gli interventi chirurgici di riassegnazione del sesso?

La Corte non ha mancato di sottolineare come la previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico chirurgici abbia rappresentato una cautela adottata dalla legge 164/1982 e, pur dopo averla definita non priva di tratti paternalistici, ha dichiarato che essa “non può dirsi in sé manifestamente irragionevole considerata l'entità e l'irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo dei pazienti da simili interventi chirurgici”.

La Corte Costituzionale, richiamando le Sentenze che hanno escluso l'obbligatorietà degli interventi chirurgici ha sottolineato come l'evoluzione giurisprudenziale abbia escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico essendo quest'ultimo soltanto un possibile mezzo funzionale ad un pieno benessere psicofisico.

Dunque ha affermato che, poiché il percorso si può compiere "mediante trattamenti ormonali E sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento avverrebbe dopo la disposta rettificazione”.

Secondo la Corte sarebbe questo il mutato quadro normativo giurisprudenziale alla base dell'orientamento che sovente autorizza l'intervento contestualmente alla sentenza di rettificazione e non prima o in funzione della rettificazione stessa.

La Sentenza della Corte Costituzionale conclude dichiarando pertanto l'illegittimità costituzionale della norma "nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.

Quando la Corte riflette su interventi che vengono realizzati dopo la rettifica dei dati anagrafici e di autorizzazioni contestuali alla sentenza di rettificazione, allude evidentemente alle cosiddette "autorizzazioni congiunte” ovvero a quelle pronunce dei Tribunali di merito con le quali i Giudici autorizzano congiuntamente sia la possibilità di sottoporsi ad interventi chirurgici e sia la rettifica dei dati anagrafici.

In tutti questi casi l’intervento chirurgico avviene dopo la rettifica dei dati anagrafici semplicemente perché è più veloce rettificare i documenti che trovare un posto in ospedale. Sembra questo passaggio non sia così chiaro ai Giudici della Corte Costituzionale.

Si rende necessario, a questo punto, fare un passo indietro e illustrare le modalità di instaurazione dei processi dopo le Sentenze che avevano decretato la non obbligatorietà di interventi chirurgici.

Sostanzialmente ci si trovava di fronte a due alternative principali:

  1. per le persone che non desideravano sottoporsi ad interventi chirurgici veniva richiesta la sola rettifica dei dati anagrafici, avendone diritto;
  2. per le ipotesi in cui, invece, una persona desiderava sottoporsi ad interventi chirurgici si poneva all'attenzione del Giudice una richiesta di contestuale autorizzazione agli stessi e di rettifica del nome e del genere. 

Dal 2015 è stata quindi data la possibilità di fare un unico processo anche in ipotesi di richiesta di interventi chirurgici. Del resto non avrebbe più avuto senso autorizzare il solo intervento chirurgico dal momento che, quest’ultimo, non era più obbligatorio e quindi, non essendo più chiamato il Giudice a verificare che lo stesso fosse stato realizzato, per consentire la rettifica dei dati anagrafici, veniva chiesto che quest'ultimo fosse autorizzato contestualmente alla rettifica.

Per le ipotesi nelle quali la persona avesse chiesto solo la rettifica dei dati anagrafici, a fronte di un successivo desiderio di sottoporsi ad interventi chirurgici, rimaneva aperto il problema dell’autorizzazione. In questo caso, infatti, la persona avrebbe dovuto tornare in Tribunale per chiedere di potervisi sottoporre. Questo il motivo per il quale raramente si è domandata la sola rettifica del nome e del genere.

La tanto acclarata portata rivoluzionaria della pronuncia della Corte Costituzionale parrebbe a vantaggio esclusivo di persone che, inizialmente, avevano chiesto la sola rettifica di nome e genere oppure di quelle che, da domani, decideranno di chiedere solo la rettifica del nome e del genere e poi dovessero desiderare di sottoporsi ad intervento.

La Corte, in definitiva, ci sta dicendo che l'autorizzazione agli interventi chirurgici non è più necessaria se la persona in Tribunale c'è già stata. Peccato che, fino ad oggi, se la persona si era già rivolta al Tribunale, per chiedere la rettifica dei dati anagrafici, aveva verosimilmente già anche chiesto l'autorizzazione agli interventi chirurgici.

Inoltre nella Sentenza si continua a leggere di modificazioni dei caratteri sessuali che siano dallo stesso Tribunale ritenute sufficienti. Ci si domanda come questa Sentenza verrà letta nelle ipotesi di persone non medicalizzate e di persone non binarie considerato che, ad oggi, sono ormai numerose le Sentenze che consentono alle persone che non vogliono sottoporsi a terapia ormonale (e non soltanto a quelle che non la possono assumere) di poter adire il Tribunale.

Ci si interroga su come interpreteranno la pronuncia i Giudici e su come si comporteranno in futuro i chirurghi qualora fossero richiesti di intervenire da parte di persone con documenti rettificati e in assenza di autorizzazione.

Quando si commenta una Sentenza, soprattuto se questa è stata appena pubblicata, la parola d'ordine è cautela. Questo perché il diritto è qualcosa di vivente che deve essere poi calato per  le singole situazioni soggettive e deve essere interpretato dai Giudici.

Compito dell’avvocato è cerca di accompagnare il Collegio per addivenire alla decisione più favorevole per il proprio assistito o la propria assistita. In questo panorama, con il consueto impegno a lavorare per il miglior risultato per le persone che a me si affidano, ammetto di nutrire forti dubbio in merito alla porta migliorativa di questa pronuncia.

Avv. Gianmarco Negri

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